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Sez. L, Sentenza n. 2146 del 11/06/1976 (Rv. 380953 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONI - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - OBBLIGO DI UNA FUTURA PATTUIZIONE - CONDIZIONE POTESTATIVA - INSUSSISTENZA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380953-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONI - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - OBBLIGO DI UNA FUTURA PATTUIZIONE - CONDIZIONE POTESTATIVA - INSUSSISTENZA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*

La clausola di un contratto collettivo postcorporativo con la quale le associazioni sindacali stipulanti si riservano di esaminare in Sede locale la posizione di una determinata categoria di lavoratori, al fine di disciplinarla, secondo principi gia fissati da altra clausola dello stesso contratto, non pone una condizione potestativa o meramente potestativa, ma contiene, invece, un pactum de contrahendo che richiede una successiva pattuizione per la Determinazione dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti. (nella specie, il ricorrente, sulla premessa che la norma transitoria dell'accordo 11 aprile 1963 per i dipendenti dell'ENEL, secondo cui le posizioni dei lavoratori muniti di titoli di studio 'equipollentì a quelli specificati in altra clausola sarebbero state regolate in Sede locale, ponesse una condizione meramente potestativa nulla ex art 1355 cod civ, sosteneva di aver immediatamente diritto al trattamento economico previsto dall'anzidetto accordo per i laureati, avendo conseguito, durante il servizio un titolo di studio 'equipollentè. La suprema Corte nel confermare la sentenza di appello che aveva respinto quest'assunto, ha enunziato il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)