Sez. 3, Sentenza n. 11241 del 21/11/1990 (Rv. 469850 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESCLUSIONE - MODIFICA DELLA NATURA AGRICOLA DEL TERRENO - LICENZA EDILIZIA, RILASCIATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967, E PREVEDENTE UN RIDOTTO INDICE DI EDIFICABILITÀ - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESCLUSIONE - MODIFICA DELLA NATURA AGRICOLA DEL TERRENO - LICENZA EDILIZIA, RILASCIATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967, E PREVEDENTE UN RIDOTTO INDICE DI EDIFICABILITÀ - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
La licenza edilizia, rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 il quale prevede un ridotto indice di edificabilità (1/10 di metro cubo per ogni metro quadrato), non modificando la natura agricola del fondo sul quale la costruzione deve essere realizzata, non può considerarsi provvedimento della pubblica amministrazione idoneo a modificare la natura agricola di un terreno, con conseguente esclusione della prelazione ai sensi dell'art. 8, secondo comma, legge 26 maggio 1965 n. 590. (V 6649/82, mass n 424281).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)