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Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali

Testo in vigore al

Art. 8 Disposizioni in materia di accise

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere d) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale e' versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.

Art. 9 Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

Art. 10 Disposizioni in materia di entrate derivanti dalla raccolta del gioco

1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono:

  1. a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro;

  2. b) le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati;

  3. c) i concorsi pronostici sportivi;

  4. d) i giochi numerici a quota fissa;

  5. e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale;

  6. f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita;

  7. g) il bingo di sala;

  8. h) i giochi raccolti a distanza.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed e' versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 11 Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari

1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, e' riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.

Art. 12 Imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche

1. La quota del gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) e dell'imposta sulle riserve matematiche, al netto degli importi compensati, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione regionale dei premi contabilizzati, a favore della Sardegna, dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Art. 13 Rimborsi di tributi erariali

1. La restituzione ai contribuenti dei tributi indebitamente percepiti, o comunque non dovuti, grava sul bilancio della Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.

Art. 14 Agevolazioni fiscali

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, puo' in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

2. La Regione autonoma della Sardegna puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Art. 15 Riserve erariali

1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale puo' essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale.

Art. 16 Disposizioni di carattere generale

1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli.

2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali e' effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale.

3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialita', con riferimento ai gettiti spettanti ad altre regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando