Sez. U, Sentenza n. 3047 del 18/04/1988 (Rv. 458579 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI IRROGATIVI DI SANZIONI PECUNIARIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI IRROGATIVI DI SANZIONI PECUNIARIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in materia urbanistico-edilizia, sui ricorsi avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie, resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (che devolve al pretore il giudizio d'opposizione), dato che l'art. 12 di tale ultima legge, nel contemplare in via generale l'applicazione di quella disciplina a tutte le violazioni punite in via amministrativa con il pagamento di una somma di denaro, fa espressamente salva "diversa disposizione", quale appunto il citato art. 16. (V 4831/80, mass n 408657).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)