Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/03/2016 (Rv. 639000 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società a capitale pubblico - Natura pubblica a fini previdenziali - Gestione di un servizio pubblico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
La mera partecipazione di un ente pubblico ad una società per azioni, finalizzata alla gestione cd. "in house" di un servizio pubblico, non è sufficiente a determinare la natura pubblica dell'organismo ai fini previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottratta all'obbligo di versamento dei contributi cd. minori una società a capitale pubblico che non prevedeva per statuto il divieto di cessione delle partecipazioni ai privati).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)