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Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 08/02/2026 (Rv. 677289-03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Formazione di categorie di creditori per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici - Presupposto necessario ex art. 61, comma 1, CCII - Individuazione dei criteri di formazione - Richiamo alle classi nel concordato preventivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677289-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di "categorie" di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un

presupposto necessario, espressamente previsto dall'art. 61, comma 1, CCII, per l'operatività dello strumento, ben potendosi richiamare l'iter interpretativo ed applicativo formatosi in sede di concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l'adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti.

CCII [ rnc : art = 0061 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0085 00, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)