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Sez. L, Sentenza n. 3026 del 11/02/2014 (Rv. 630612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - OPERAIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Buste paga - Mancata valutazione nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione - Riproduzione dei cedolini paga o indicazione in via riassuntiva del relativo contenuto - Necessità - Mancanza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - OPERAIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In materia di differenze retributive, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenta la mancata valutazione, nel giudizio di merito, dei cedolini paga ritualmente prodotti, è soggetto al principio di autosufficienza del ricorso. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non riproduca, o almeno indichi in via riassuntiva, il contenuto dei cedolini paga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)