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Sez. 1, Sentenza n. 1190 del 23/05/1962 (Rv. 251949 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NORMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO DIRETTA A DETERMINARE L'AMPIEZZA MINIMA DEI CORTILI ED A LIMITARE L'ALTEZZA DEI MURI CONTRAPPOSTI IN RELAZIONE A DETTA AMPIEZZA - NORMA INTEGRATIVA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMA - RISARCIMENTO DEI DANNI - ART 29 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA.*
Stato
decisa il 1962-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251949-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NORMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO DIRETTA A DETERMINARE L'AMPIEZZA MINIMA DEI CORTILI ED A LIMITARE L'ALTEZZA DEI MURI CONTRAPPOSTI IN RELAZIONE A DETTA AMPIEZZA - NORMA INTEGRATIVA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMA - RISARCIMENTO DEI DANNI - ART 29 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA.*

Non puo considerarsi integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni, ai sensi degli artt 872 e 873 dello stesso codice, la norma di un regolamento edilizio che sia diretta principalmente a determinare l'area e l'ampiezza minima dei cortili, ai fini della tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche, e sia diretta, altresi, a limitare l'altezza dei muri prospicienti sui cortili medesimi, in relazione alla distanza tra le opposte pareti. Una norma siffatta, intesa essenzialmente ad assicurare la funzionalita e la salubrita dei cortili, cioe degli spazi interni di un unico fabbricato, e non gia la distanza nelle costruzioni su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari, non e certamente integrativa o modificativa delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, sicche la sua violazione puo dar luogo soltanto al risarcimento dei danni, e non anche alla riduzione in pristino per fini privati. Di tal natura deve ritenersi la norma contenuta nell'art 29 secondo comma del regolamento edilizio del comune di Roma, concernente l'ampiezza dei cortili, in relazione a finalita igieniche di ordine pubblico. (V 2344/61, 2843/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)