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Sez. L, Sentenza n. 1841 del 16/03/1984 (Rv. 433910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISPOSIZIONI COLLETTIVE AVENTI LO STESSO CONTENUTO DEI COMMI SESTO E SETTIMO DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRECLUSIONE DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - ESERCIZIO DI DETTA AZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON COLLABORANTE NELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISPOSIZIONI COLLETTIVE AVENTI LO STESSO CONTENUTO DEI COMMI SESTO E SETTIMO DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRECLUSIONE DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - ESERCIZIO DI DETTA AZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON COLLABORANTE NELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*

In tema di licenziamento disciplinare, l'applicabilità di Disposizioni collettive aventi lo stesso contenuto dei commi sesto e settimo dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (i quali, in Mancanza del richiamo fattone dalla disciplina collettiva, resterebbero inapplicabili anche ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982) non si risolve in una preclusione dell'Esercizio dell'Azione giudiziaria, in quanto ciò sarebbe in contrasto con l'art. 24 cost. E con l'espressa previsione dello stesso sesto comma dell'art. 7 citato. L'Esercizio di detta Azione da parte del datore di lavoro, che non abbia collaborato alla Costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato promossa dal lavoratore, non viola pertanto alcun diritto di quest'ultimo. (V 3349/81, mass n 413935).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)