Sez. L, Sentenza n. 12904 del 02/12/1991 (Rv. 474842 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Malattie e lesioni per l'azione di radiazioni ionizzanti - Obbligo di assicurazione dei medici - Condizione - accertamento in concreto dell' entità del rischio - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni
L'obbligo di assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni riconducibili all'azione di radiazioni ionizzanti ai sensi degli artt. 1 legge 20 febbraio 1958 n. 93 e 1 del d.p.r. 4 agosto 1960 n. 1055, prescinde dall'accertamento in concreto della entità del rischio assicurato ed è giustificato dall'esistenza di un sia pur minimo rischio connesso con l'utilizzazione o l'esposizione, anche meramente eventuale o occasionali, con gli apparecchi indicati nella norma. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso l'obbligo assicurativo in questione con riferimento all'attività di medici odontoiatri per la quale non era stata accertata l'assoluta inesistenza del rischio).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 93 art. 1, DPR 04/08/1960 num. 1055 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)