Sez. 6, Sentenza n. 13647 del 24/05/1989 Ud. (dep. 13/10/1989) Rv. 182259 - 01
ISTRUZIONE PENALE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ ASSOLUTA ED ALTRE IRREGOLARITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ ASSOLUTA ED ALTRE IRREGOLARITÀ.*
L'art. 226-quinquies cod. proc. pen. commina nullità insanabile e rilevabile d'ufficio soltanto per l'effettuazione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformità delle prescrizioni in essa stabilite. Ne discende che tale nullità non può estendersi alle operazioni successive all'esecuzione delle intercettazioni stesse, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi imposti dagli artt. 226-ter e quater cod. proc. pen. è suscettibile di produrre solo mere irregolarità o, al più, nullità di carattere relativo. (nella specie si è ritenuto che non configuri un'ipotesi di nullità assoluta la mancata trascrizione integrale in verbale delle intercettazioni telefoniche). (Conf mass n 171995; (Conf mass n 175987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)