Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 16/11/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152315 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Allorché si sia proceduto a ristrutturare un fabbricato esistente, ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, si deve tener conto non dell'entità complessiva dei volumi illegittimamente realizzati, giacché il volume dell'opera in tal caso rimane solitamente invariato, ma delle modifiche apportate nei volumi esistenti, perché in tal senso dispone l'art. 2 lett. C) n. 1 del decreto di clemenza.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)