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Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

Testo in vigore al

Art. 4 Istituzione di nuovi enti

1. Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.

Art. 5 Assunzioni

1. Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

4. I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'.

5. Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

6. I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

7. Il direttore generale, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e' assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 6 Personale straordinario

1. Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':

  1. a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

  2. b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto;

  3. c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

2. Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.

3. Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.

4. Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.

5. Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.

Art. 7 Trasferimenti

1. In caso di riduzioni di organici, il trasferimento di ufficio del personale esuberante ad altro ente e' disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facolta' impositive ivi previste.

3. Con deliberazione degli enti interessati, puo' essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

4. I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

5. Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianita' di qualifica nella stessa gia' maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianita', nonche' lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parita' di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.

Art. 8 Doveri e responsabilita

1. Il personale degli enti e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

2. I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche responsabilita' da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

3. In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, nonche' di responsabilita' dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

4. L'orario di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali ed e' distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

5. Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.4

6. Il compenso orario del lavoro straordinario e' determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. - Il riposo settimanale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 9 Permessi, congedi e aspettative

1. Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che prestera' nell'anno.

2. Il personale ha diritto, altresi', a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

3. I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermita', per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 10 Liberta' di opinione e diritti sindacali

1. Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Il personale ha facolta' di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari

1. Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

2. Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

3. Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

Art. 12 Cessazione del rapporto

1. La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, puo' avvenire:

  1. a) per dimissioni volontarie accettate;

  2. b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

  3. c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

  4. d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di eta'.

2. Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonche' di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

Art. 13 Indennita' di anzianita

1. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennita' di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

2. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6.

Art. 14 Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza

1. Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1993, N.124

Art. 15 Ruoli

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

  1. a) amministrativo;

  2. b) tecnico;

  3. c) professionale.

2. Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano
funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

3. Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni
inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio.

4. I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

5. Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Art. 16 Qualifiche

1. Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

  1. a) di collaboratore, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

  2. b) di assistente, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

  3. c) di archivista dattilografo, in possesso di un titolo di istruzione media interiore e di capacita' di ordine ed esecutiva;

  4. d) di commesso, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.

2. Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

  1. a) di collaboratore tecnico, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facolta' scientifiche e di particolari attitudini professionali;

  2. b) di assistente tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

  3. c) di operatore tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

  4. d) di agente tecnico, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

3. Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali.

4. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali e' richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali e' richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

5. Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo comma, e' richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

6. Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalita' dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.

7. I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti dagli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

Art. 17 Classi di stipendio

1. Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianita', una o piu' classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianita' effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11.

2. L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio puo' essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

3. Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11.

4. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso piu' di due volte nella stessa qualifica.

5. L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianita' dal nuovo livello retributivo raggiunto.

Art. 18 Dirigenza

1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potra' superare il numero delle unita' organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unita' organica.

2. La dirigenza puo' articolarsi in non piu' di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

3. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita' per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.

Art. 19 Nomina a dirigente

1. Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente.

Art. 20 Direttore generale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi, determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi:

  1. a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

  2. b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

  3. c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

3. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

4. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21 Passaggio di qualifica

1. Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale e' consentito, nei limiti e con le modalita' di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici. A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

2. Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformita' dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

3. I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneita' medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.

Art. 22 Passaggi di livello nella dirigenza

1. Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza e' deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non puo' comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.

Art. 23 Commissione del personale

1. Presso ogni ente e' costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti dell'ente per meta' nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per meta' eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

2. La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed e' sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di eta', sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

Art. 24 Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

2. Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.

3. I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.