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Sez. 3, Sentenza n. 10 del 02/01/1968 (Rv. 330788 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE- CODICE STRADALE ABROGATO - STRADA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330788-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE- CODICE STRADALE ABROGATO - STRADA - NOZIONE.*

Ai sensi degli artt 30 e 36 del cod stradale abrogato RD 8 dicembre 1933 n.1740), per strada deve intendersi l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli- e, quindi, non soltanto il piano formato dalla carreggiata, destinato alla circolazione dei veicoli e degli animali, ma anche quello marginale delle banchine destinate ai pedoni e delle piste, riservate alla circolazione dei velocipedi.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog.) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)