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Sez. 3, Sentenza n. 3444 del 08/06/1985 (Rv. 441099 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ABITAZIONE DEL FIGLIO DIVENUTO MAGGIORENNE - AMMISSIBILITÀ - DISSIDI O CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441099-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ABITAZIONE DEL FIGLIO DIVENUTO MAGGIORENNE - AMMISSIBILITÀ - DISSIDI O CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il locatore può far valere per il diritto di recesso, sotto il profilo della necessità, dal contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, l'esigenza di destinare l'immobile stesso ad abitazione del figlio (nella specie, adottivo) che abbia raggiunto la maggiore età, ancorché la convivenza non sia caratterizzata da dissidi o conflitti che la rendano intollerabile e trascendano quelli propri del cosiddetto "conflitto generazionale", essendo sufficiente che il rilascio sia necessario per realizzare quell'indipendenza di organizzazione e di fruizione della vita domestica che lo stato di convivenza naturalmente impedisce. (Conf 21/85, mass n 438226; (Conf 3410/83, mass n 428299).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)