Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 4 luglio 1985, causa 175/83
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
4 luglio 1985
Nella causa 175/83,
Suzanne Culmsee ed altri, dipendenti del Comitato economico e sociale, con l'aw. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, rue Langeveld 51, boîte postale 16, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Nicolas Decker, della Corte d'appello del Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, boîte postale 335,
ricorrenti,
contro
Comitato economico e sociale, Bruxelles, rappresentato dal sig. Marius Simond, in qualità di agente, assistito dall'aw. domiciliatario Yvette Hamilius, del foro di Lussemburgo, 11, boulevard Royal,
convenuto,
causa avente ad oggetto
l'annullamento:
delle schede stipendio emesse dalla convenuta per il mese di dicembre del 1982, nella parte in cui contengono conteggi relativi ad arretrati di stipendio corrisposti a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1982, n. 3139, conteggi non maggiorati di interessi destinati a risarcire il danno pecuniario subito dai ricorrenti;
in quanto occorra, del rigetto espresso o implicito dei reclami proposti dai ricorrenti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto;
la condanna della convenuta a risarcire il danno recato ai ricorrenti versando loro una somma che la Corte è pregata di determinare nella somma degli interessi, calcolati secondo i tassi normalmente praticati, maturati sugli arretrati dalla rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento;
la condanna della convenuta a tutte le spese processuali a norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura nonché alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare alle spese di viaggio e di soggiorno e per il compenso dell'avvocato, a norma dell'art. 73 b) dello stesso regolamento,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1983 la sig.ra Suzanne Culmsee ed altri dipendenti del Comitato economico e sociale hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento delle loro schede stipendio relative al dicembre del 1982, recanti liquidazione degli arretrati di stipendio a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 22 novembre 1982, n. 3139 (GU L 331 del 26. 11. 1982, pag. 1) e, in quanto occorra, all'annullamento delle decisioni, espresse o implicite, con cui venivano respinti i reclami proposti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. L'annullamento è richiesto in quanto gli arretrati di stipendio per il periodo decorrente dal 1o luglio 1980 non erano maggiorati, nonostante la diminuzione del potere d'acquisto avvenuta nel frattempo, degli interessi di mora da calcolarsi secondo il tasso praticato normalmente, di cui chiedono il versamento. Inoltre il ricorso mira a far condannare il Comitato economico e sociale a corrispondere loro interessi compensativi, necessari a causa della diminuzione del potere d'acquisto.
punto 2
II 20 gennaio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 187/81 (GU L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18) relativo all'adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei dipendenti delle Comunità europee nonché dei coefficienti correttori da applicarsi a dette retribuzioni e pensioni, su proposta fatta all'uopo dalla Commissione il 9 dicembre 1980.
punto 3
In seguito a detto regolamento, il 10 febbraio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 397/81 (GU L 46 del 19.2. 1981, pag. 1) che fissava la tabella degli stipendi nonché gli altri elementi della retribuzione.
punto 4
II 16 marzo 1981 la Commissione proponeva un ricorso chiedendo l'annullamento del regolamento n. 187/81 e degli ara. 1, lett. a), 2, leu. a), 2, lett. b) e 11, primo comma, del regolamento n. 397/81.
punto 5
Con sentenza 6 ottobre 1982 (Commissione /Consiglio, 59/81, Race. pag. 3329), la Corte annullava il regolamento n. 187/81 e le disposizioni summenzionate del regolamento n. 397/81.
punto 6
Onde conformarsi a detta sentenza, il Consiglio, su proposta della Commissione in data 29 ottobre 1982, adottava il regolamento 22 novembre 1982, n. 3139.
punto 7
II Comitato economico e sociale procedeva, in esecuzione di detto regolamento, alla liquidazione e al versamento degli arretrati di retribuzione.
punto 8
Ciascuno dei ricorrenti proponeva, mediante un modulo tipo, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, con il quale sosteneva che sarebbe stato opportuno tener conto della diminuzione del potere d'acquisto verificatasi durante il periodo per il quale gli arretrati erano stati liquidati, in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 3139/82, e chiedeva il versamento di interessi moratori che avrebbero dovuto, a suo giudizio, aggiungersi agli arretrati liquidati.
punto 9
Questi reclami venivano respinti con decisioni espresse o implicite, contro le quali i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
punto 10
Con memoria incidentale, registrata nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 1983, il Consiglio sollevava un'eccezione di irricevibilità del ricorso nella parte in cui era diretto contro di esso e chiedeva alla Corte di pronunciarsi su questa eccezione senza entrare nel merito.
punto 11
Con ordinanza 26 settembre 1984, la Corte (terza sezione), visto l'art. 91, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura, accoglieva l'eccezione sollevata dal Consiglio e dichiarava irricevibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro questa istituzione.
SENTENZA › Sulla ricevibilità
punto 12
Tuttavia, come la Corte ha deciso nella sentenza 22 ottobre 1975 (Meyer-Burk-hardt/Commissione, 9/75, Race. pag. 1171), la lite fra il dipendente e relativa istituzione, anche se si tratta di un ricorso di danni, si colloca, qualora tragga origine dal rapporto di lavoro fra il primo e la seconda, nell'ambito dell'art. 179 del trattato e degli artt. 90 e 91 dello statuto. Di conseguenza i ricorrenti possono chiedere nel contempo l'annullamento e il risarcimento, ma devono rispettare le condizioni poste dallo statuto, che sono identiche per i due mezzi di impugnazione.
punto 13
Si deve rilevare a questo proposito che nella fattispecie, come emerge dal fascicolo, i ricorrenti nei reclami hanno chiesto solo interessi moratori e non interessi compensativi, domanda contenuta per la prima volta nel ricorso giurisdizionale. Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda il versamento di interessi compensativi.
SENTENZA › Nel merito
punto 14
Quanto al merito, la causa solleva questioni che è opportuno riservare all'esame della Corte plenaria.
SENTENZA › Sulle spese
punto 15
Nello stato attuale del procedimento è opportuno riservare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione),
prima di pronunciarsi nel merito, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda la corresponsione d'interessi compensativi.
2) L'esame delle altre pretese dei ricorrenti è rimesso alla Corte plenaria per esame nel merito.
3) Le spese sono riservate.
Firme
Kakouris
Everling
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della terza sezione
C. Kakouris