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Sez. 3 - , Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 (Rv. 667403 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia – Venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata – Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667403-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)