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Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 10/03/1981 (Rv. 411949 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - LUCI NON A LIVELLO DEL SUOLO NE AI PIANI SUPERIORI - ALTEZZA DAL PAVIMENTO O DAL SUOLO - MISURA - DIMINUZIONE FINO A DUE METRI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411949-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - LUCI NON A LIVELLO DEL SUOLO NE AI PIANI SUPERIORI - ALTEZZA DAL PAVIMENTO O DAL SUOLO - MISURA - DIMINUZIONE FINO A DUE METRI - AMMISSIBILITA.*

Nelle luci che non siano ne a livello del suolo, ne ai piani superiori (nella specie, piano terreno sopraelevato di C irca un metro rispetto al piano di campagna), la misura dell'altezza delle luci dal pavimento o dal suolo del luogo cui si vuole dare luce e aria, puo essere diminuita, rispetto a quella stabilita per le luci dei piani a livello del suolo, sino al minimo irriducibile di due metri, di una quantita cioe non maggiore dell'aumento che la elevazione comporti alla misura dell'altezza minima esterna (m due virgola cinquanta), affinche la somma delle misure previste per l'altezza interna e per quella esterna non sia minore di cinque metri, quanti ne comporta la osservanza delle prescrizioni espresse per le luci poste nei locali a piano terra, ossia a livello piu prossimo a quello del fondo altrui su cui esse si aprono.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)