diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 29/04/1993 (Rv. 482158 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Giudizio promosso per l'adempimento, successiva proposizione della domanda di risoluzione - Deroga al regime della "mutatio libelli" - Necessità di accettazione del contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482158-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

La disposizione dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., consentendo la domanda di risoluzione del contratto anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, introduce una deroga al regime della "mutatio libelli" nel corso del processo, sicché la nuova domanda non necessita di accettazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)