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Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970 (Rv. 347002 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA - PROPOSIZIONE DI UN SUCCESSIVO GIUDIZIO DA PARTE DELL'ASSICURATO PER LA CONDANNA DELL'INPS A DETTO PAGAMENTO CON PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE - INTERESSE AD AGIRE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347002-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DI RATEI DI PENSIONE GIA LIQUIDATA E POI REVOCATA - PROPOSIZIONE DI UN SUCCESSIVO GIUDIZIO DA PARTE DELL'ASSICURATO PER LA CONDANNA DELL'INPS A DETTO PAGAMENTO CON PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE - INTERESSE AD AGIRE - INSUSSISTENZA.*

L'interesse ad agire richiesto dall'art 100 cod proc civ si concreta, in via generale, nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Difetta di interesse ad agire l'assicurato che, dopo avere ottenuto la condanna dell' INPS, con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento, di tutti i ratei di una pensione di invalidita gia liquidata e poi revocata, si faccia a chiedere la condanna dell' INPS al pagamento di detti ratei, precisandone questa volta l'ammontare e cio in quanto la seconda domanda e diretta ad ottenere una duplicazione del titolo esecutivo gia conseguito con la prima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)