Sez. 2 - , Ordinanza n. 10867 del 07/05/2018 (Rv. 648500 - 02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Imposizione divieto di sosta - Relativo segnale stradale - Apposizione sul retro del cartello stradale delle indicazioni di cui all'art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992 - Irrilevanza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE
In tema di segnaletica stradale, sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona non incide l'eventuale mancanza delle indicazioni che, ai sensi dell'art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992, vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. L'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel detto segnale, infatti, dipende esclusivamente dalla legittimità dell'apposizione del segnale stesso, la quale - come per tutti gli atti amministrativi - è correlata alla provenienza dell'ordine dall'autorità competente e al rispetto delle forme prescritte e delle disposizioni primarie e secondarie che regolano il potere specifico.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 38, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 77 com. 7)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)