Sez. 1 - , Ordinanza n. 17164 del 26/05/2022 (Rv. 665090 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva - Inattendibilità della documentazione allegata - Dichiarazione di inammissibilità senza concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall. - Legittimità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con riserva, qualora l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere "prima facie" l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne l'inammissibilità, senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento in pregiudizio degli interessi dei creditori.
Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)