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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 04/09/1981 (Rv. 415829 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - PRODUZIONE IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - PRODUZIONE IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE.*

Nelle cause soggette al rito del lavoro la produzione di un contratto collettivo nel giudizio d'appello non configurando una prova costituenda (vietata a norma dell'art. 437 cod. proc. civ.), può essere disposta dal giudice nell'ambito dei poteri integrativi, ex artt. 421 e 425 cod. proc. civ., ove non attenga ad una eccezione in senso proprio (la cui proponibilità è vietata dall'art. 432, secondo comma, cod. proc. civ.) riservata alla sola disponibilità della parte, ma agli stessi requisiti di fondatezza della domanda, in quanto il contratto collettivo sia stato implicitamente richiamato in primo grado come fonte integrativa della disciplina legislativa che faccia parte degli elementi di fatto già acquisiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)