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Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 01/07/1969 (Rv. 341894 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PROVA CONTRARIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341894-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PROVA CONTRARIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La norma dell'art. 2054, secondo comma, cod.civ. pone una presunzione di colpe a carico dei rispettivi conducenti nello scontro tra due autoveicoli con danni reciproci, ma tale presunzione puo essere vinta dall'accertamento concreto che il giudice di merito compia, in base alle prove offerte, circa le modalita dell'accaduto e il comportamento delle parti. L'accertamento del giudice di merito involge un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (V.3976-68, massima n.337538 3810-68, massima n.337237 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)