diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25171 del 26/11/2014 (Rv. 633369 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Protrazione fino alla scadenza del termine di adempimento dell'obbligazione garantita - Necessità - Facoltà di recesso anticipato del fideiussore - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633369-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

La fideiussione prestata a garanzia di una o più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita sicché nella ipotesi di locazione in cui sia garantito l'obbligo del pagamento del canone, il fideiussore può recedere anticipatamente solo se, nel contratto di locazione e in quello di fideiussione, le parti abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia ovvero se ricorra altra causa idonea a giustificare il recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)