Sez. 2, Sentenza n. 10917 del 26/06/1984 Ud. (dep. 11/12/1984) Rv. 166995 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RITARDO NEL DEPOSITO DELLE TRASCRIZIONI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RATIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RITARDO NEL DEPOSITO DELLE TRASCRIZIONI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RATIO.*
In materia di registrazioni telefoniche, il ritardo nel deposito del processo verbale e nell'avviso ai difensori di tale deposito, purché eseguiti prima della chiusura dell'istruzione, costituiscono mere irregolarità non produttive di alcuna nullità, sia perché questa non è comminata dalla legge, sia perché non è prescritto, per tali adempimenti, un termine perentorio; ne consegue che, dalla loro ritardata osservanza, non deriva nessuna decadenza per la difesa, che ha sempre la possibilità, nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso, di esercitare i suoi diritti. (Conf mass n 157436 ed ivi citate; (Conf mass n 157544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)