Sez. U, Sentenza n. 932 del 24/02/1978 (Rv. 390268 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA EX LEGGE N 317 DEL 1967 SULLA COSIDDETTA DEPENALIZZAZIONE - INAPPLICABILITA RITENUTA DAL PRETORE CON SENTENZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA EX LEGGE N 317 DEL 1967 SULLA COSIDDETTA DEPENALIZZAZIONE - INAPPLICABILITA RITENUTA DAL PRETORE CON SENTENZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'inammissibilita del ricorso per Cassazione, avverso sentenza con la quale il pretore, adito ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 sulla cosiddetta depenalizzazione delle violazioni alle norme della circolazione stradale e dei regolamenti locali, abbia negato che la controversia rientri nell'ambito della relativa disciplina, rendendo cosi la sentenza medesima impugnabile con l'appello (in base al principio della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile sulla base della qualificazione del rapporto controverso adottata dal giudice del provvedimento impugnato), non osta a che il predetto ricorso, ove quella sentenza pretorile contenga solo una pronuncia sulla giurisdizione (nella specie, declinatoria), possa ritenersi convertito in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto prima della scadenza del termine per impugnare. (V 1354/75, mass n 374884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)