Sez. L, Sentenza n. 16196 del 10/07/2009 (Rv. 609379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori - Portata - Potere di controllo dell'imprenditore in via diretta o mediante la propria organizzazione gerarchica - Persistenza - Modalità - Presupposti - Accertamento effettuato mediante pedinamento di un lavoratore a mezzo di altro dipendente - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dall'inizio del rapporto lavorativo senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro. Ne consegue che è legittimo l'accertamento effettuato dall'imprenditore mediante il pedinamento di un informatore farmaceutico ad opera di un altro dipendente (nella specie del suo superiore gerarchico) al fine di verificare la corretta indicazione del chilometraggio percorso per le successive richieste di rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)