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Sez. 3, Sentenza n. 11601 del 31/05/2005 (Rv. 582849 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Lettera raccomandata "ex" art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Contenuto - Descrizione analitica del danno e specifica indicazione della somma richiesta - Onere del danneggiato - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Riferimento da parte del danneggiato richiedente alla sola qualità di erede della vittima di sinistro stradale - Domanda giudiziale successivamente spiegata anche per il ristoro dei danni in via diretta, nella qualità di congiunto (e non come erede) - Improponibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582849-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta del danneggiato, sul quale non incombe alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che il relativo rischio sia stato presso di lui effettivamente assicurato. Ne consegue che il riferimento alla sola qualità di erede della vittima di sinistro stradale, da parte del congiunto, contenuto nella raccomandata con cui si richieda il risarcimento dei danni all'assicuratore del responsabile ai sensi del citato art. 22 non determina, laddove non risulti ivi inequivocamente espressa la volontà di rinunzia a talune voci di danno, l'improponibilità della successiva domanda giudiziale dal medesimo spiegata ai fini del risarcimento anche dei danni in via diretta -come congiunto (e non come erede)- subiti.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)