Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 21/01/1983 Ud. (dep. 09/03/1983) Rv. 157785 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFORMITÀ DELLE DECISIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - ATTENUAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFORMITÀ DELLE DECISIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - ATTENUAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
L'Obbligo della motivazione ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen. è da intendere in senso meno rigoroso allorquando le decisioni di primo e di secondo grado siano conformi e si integrino, posto che diversamente si imporrebbe al giudice superiore l'Onere di una indagine accademica e ripetitiva delle argomentazioni contenute nella sentenza del primo giudice. (Conf mass n 122986; (Conf mass n 151783).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)