REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
Testo in vigore al
Art. 11
1. Una restituzione alla produzione può essere accordata:
a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di amido;
b) per la fecola di patate;
c) per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di «idrolisi diretta».
2.
Il pagamento della restituzione alla produzione per la fecola di patate è subordinato alla condizione che il trasformatore abbia pagato per la patate un prezzo minimo franco fabbrica.
Il prezzo minimo che il produttore deve ricevere è composto dal prezzo minimo che il produttore di fecole deve pagare e da un importo corrispondente alla restituzione alla produzione.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'importo della restituzione alla produzione.
Titolo II. Regime degli scambi con i paesi terzi
Art. 12
1.
Tutte le importazione e le esportazione comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale giustificazione di tale fissazione.
Tuttavia, il rilascio dei titoli d'importazione di frumento e di farina di frumento è sospeso per le importazioni in provenienza da paesi non aderenti alla convenzione relativa al commercio del grano, quando ciò sia necessario per il rispetto degli impegni presi nel quadro della convenzione stessa.
Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. IL periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Art. 13
1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.
2.
I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.
Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti di equivalenza.
3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinati per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni in questione, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali le variazioni degli elementi per il calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.
5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.
Art. 14
1.
All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), viene riscosso un prelievo composto di due elementi: A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente,
a) corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base;
b) aumentato eventualmente, per i prodotti trasformati contenenti prodotti di base di cui all'articolo 1, lettera a), ed altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;
c) stabilito, per i prodotti che non contengano alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono concorrenti;
B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.
2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base impiegati per la loro fabbricazione, aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare, determinato secondo la procedura prevista all'articolo 26.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo.
4. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.
Art. 15
1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.
2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e b), il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso.
3.
Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d).
Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata nessuna indennità di compensazione per il malto e se per tale prodotto è stata prevista la fissazione anticipata del prelievo durante i primi due mesi della campagna viene effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le regole per la fissazione della tabella dei supplementi e le misure da applicare in circostanze eccezionali.
5. Le modalità d'applicazione concernenti la fissazione anticipata sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.
6. la tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione.
7.
Quando l'esame della situazione del mercato permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.
Art. 16
1. Nella misura necessaria per consentire, l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2.
La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 26.
In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.
3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonchù delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.
4.
Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.
Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione del correttivo avviene contemporaneamente. La fissazione del correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare i correttivi nell'intervallo.
Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti d cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonchù ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B.
Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata nessuna indennità compensativa per l'orzo e per il malto e se per quest'ultimo prodotto è stata prevista la fissazione anticipata delle restituzione, l'adeguamento della stessa per un'esportazione - realizzata durante i primi due mesi della campagna - di malto in giacenza alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo che si trova in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente succitata.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le regole generali relativi alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali fissarne gli importi.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26.
7.
Quando l'esame della situazione del mercato consente di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutte le informazioni di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnante dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.
Art. 17
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo:
— per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d),
— ed in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.
Art. 18
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2728/75 (4), le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.
2.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:
— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.
È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro l la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
Art. 19
1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno più prodotti di cui all'articolo 2 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Art. 20
1.
Se il mercato comunitario di uno più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo 6 e definisce a casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.
2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
Titolo III. Disposizioni generali
Art. 21
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
Art. 22
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 23
1.
Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo o il miglio vengano importati nella Repubblica italiana via mare, detto Stato membro può ridurre il prelievo.
L'importo della riduzione del prelievo verrà fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, insieme ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione.
Tale diminuzione può essere effettuata soltanto se è accordata una sovvenzione uguale per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri, a meno che detta sovvenzione non sia stata, su richiesta dello speditore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza; che ni informa immediatamente la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene permanentemente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione vigente.
2. Ne caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà prevista dal paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per evitare discriminazioni tra i produttori della Comunità e distorsioni di concorrenza negli scambi, tra il frumento tenero denaturato da un lato, e i cereali di cui al paragrafo 1, in particolare l'orzo, dall'altro.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Art. 24
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Art. 25
1. È istituito un comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
Art. 26
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.
3.
La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa nel termine di un mese.
Art. 27
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 28
1. Gli obblighi derivanti dalle convenzioni relative agli aiuti alimentari vengono eseguiti acquistando prodotti di cui all'articolo 1 sul mercato della Comunità o utilizzando cereali in possesso degli organismi di intervento.
2. I criteri di mobilitazione dei prodotti e in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione di cereali in possesso degli organismi d'intervento sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.
3. In circostanze eccezionali, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere mobilitati mediante acquisto sul mercato mondiale. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.
Art. 29
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti agli articolo 39 e 11à del trattato.
Art. 30
1. Il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/756 è abrogato.
2.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
I visti e i riferimenti relativi agli agricoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.
Art. 31
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA (1) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale). (4) Vedasi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.