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Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina, di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato e' determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

Art. 2

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

2. Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

  1. 1) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilita' del prodotto;

  2. 2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

  3. 3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

    1. a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalita' stabilite in conformita' delle disposizioni statutarie;

    2. b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonche' di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

    3. c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attivita'.

4. Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreche' i produttori medesimi non facciano gia' parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

5. Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

6. Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Art. 3

1. Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge e' costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

2. Il comitato economico e' assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

3. La regione promuove, nel piu' breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

4. La regione provvede, altresi', entra trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

Art. 4

1. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilita' del relativo prodotto.

Art. 5

1. L'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni.

2. Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e puo' essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

3. Qualora l'associazione operi nel territorio di piu' regioni, il riconoscimento e' effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

Art. 6

1. Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

  1. 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

  2. 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

  3. 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

  4. 4) di astenersi da ogni attivita' in contrasto con quella dell'associazione;

  5. 5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

2. Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

Art. 7

1. Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attivita' le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e' stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

2. Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualita' decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di
avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

3. Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e
finanziamenti dalla C.E.E.

Art. 8

1. Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sara' determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:

  1. a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;

  2. b) maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 9.

2. Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma e' determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

3. A tal proposito e' stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

Art. 9

1. La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 e' riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

  1. a) del contenuto in grasso e proteine;

  2. b) del valore batteriologico;

  3. c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;

  4. d) della refrigerazione del latte alla stalla.

2. Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

  1. 1) lo standard merceologico minimo del latte;

  2. 2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), e) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

  3. 3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

Art. 10

1. Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

2. Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

3. L'accordo intervenuto tra le parti e' pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed e' vincolante per le parti contraenti.

4. Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

Art. 11

1. Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e' determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge da una commissione cosi' composta:

  1. 1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

  2. 2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

  3. 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

  4. 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);

  5. 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

  6. 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

2. Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni e' competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

3. La commissione e' nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui e' stata formalmente investita della questione.

4. La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

5. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa.

Art. 12

1. Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

2. Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1975
LEONE
MORO - MARCORA - DONAT-CATTIN - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE