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Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 29/03/1979 (Rv. 398182 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - ANALITICITA DELLO STATO PATRIMONIALE - CARATTERE STRUMENTALE E FORMALE - DISCREZIONALITA DI VALUTAZIONE - CONFIGURABILITA - LIMITI - FALSITA CONTABILE E ARBITRIO - MANCATA INCLUSIONE DI UNA DELLE POSTE ELENCATE NELL'ART 2424 COD CIV - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398182-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE - ANALITICITA DELLO STATO PATRIMONIALE - CARATTERE STRUMENTALE E FORMALE - DISCREZIONALITA DI VALUTAZIONE - CONFIGURABILITA - LIMITI - FALSITA CONTABILE E ARBITRIO - MANCATA INCLUSIONE DI UNA DELLE POSTE ELENCATE NELL'ART 2424 COD CIV - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - CONDIZIONI.*

I criteri di chiarezza e di precisione con cui deve essere redatto il bilancio delle societa, e la conseguente analiticita dello stato patrimoniale e delle poste all'attivo e al passivo, hanno carattere strumentale e formale, e non escludono una discrezionalita di valutazione degli elementi attivi nell'ambito dei criteri legali dettati dalla legge per la formazione del bilancio stesso. Tuttavia il difetto di analiticita non puo giungere ad escludere la stessa conoscibilita, confinando con la falsita contabile, ne la discrezionalita puo identificarsi con l'arbitrio, ma trova il suo limite nella ragionevolezza, nel senso che l'attribuzione di valori irragionevoli, rivelando l'artificiosita dei conteggi, vizia di nullita il bilancio per illiceita dell'oggetto. Ne consegue che la mancata inclusione nel bilancio di Esercizio di una societa per azioni di una delle poste elencate nell'art 2424 cod civ - qualora non sia suggerita da particolari esigenze del caso concreto, debitamente indicate e giustificate dagli amministratori e dal collegio sindacale nelle rispettive relazioni - puo condurre, su impugnativa del socio, alla declaratoria di nullita della delibera assembleare di approvazione del bilancio, se tale omissione si traduca in un concreto pregiudizio per l'interesse generale alla veridicita del bilancio, con la conseguente illiceita dell'oggetto di quella delibera. (V 297/78, mass n 389586; (V 3373/77, mass nn 386926 386927 386928).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)