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Sez. 1, Sentenza n. 8265 del 24/07/1991 (Rv. 473299 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo | Dichiarazione annuale - Omessa presentazione - Conseguenze - Imponibile - Determinazione in via induttiva - Detrazione di imposte ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473299-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo

In tema di IVA ed ai fini della determinazione dell'imponibile in via induttiva, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - il quale ha carattere sanzionatorio dell'obbligo di presentare tale dichiarazione - consente di computare in detrazione (oltre ai versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente) solo le imposte, detraibili ai sensi dell'art. 19, che risultino dalle dichiarazioni mensili e trimestrali, di modo che, in difetto, resta irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)