Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile
Testo in vigore al
Art. 6-bis
1. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilita' emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.
Art. 7
1. Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente e' iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
2. Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla "Assistenza sanitaria" istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
3. Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, lo ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.4
4. Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1981, N. 119.
Art. 8-bis
1. Dal 1 gennaio 1981 le unita' sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalita' di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 9
1. Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonche' il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente:
"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovra' essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita' delle rispettive regioni di appartenenza."
Art. 10
1. Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni."
Art. 11
1. Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonche' degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unita' sanitarie locali; fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano gia' iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 12
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33.
Art. 13
1. All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto il seguente comma:
"Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale e' vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari".
Art. 14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21; commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.
2. I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
3. Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1980 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
4. L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
5. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
6. Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.
7. Con effetto dal 1 gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:
"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari".
8. All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' aggiunto, con effetto dal 1 gennaio 1979, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari".
Art. 14-bis
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala nobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.
2. Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.
3. Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
4. Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 1981.7
Art. 14-ter
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L.
102.350. L'importo predetto e' comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1 gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14-quater
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.9
2. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140.
Art. 14-quinquies
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1 luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' elevato a L. 142.950 mensili.
2. La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianita', ai titolari di pensione ai superstiti nonche' ai titolari di pensione di invalidita' che abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
3. Ai titolari di pensione di invalidita' integrata al minimo che non abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e' attribuito un aumento mensile pari a L. 10.000 con effetto dal 1 luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.7
Art. 14-sexies
1. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-quater del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.1213
2. Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-quinquies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attivita' commerciali;
c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.
3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici".
Art. 14-septies
1. Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
3. I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
4. Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.14
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
6. Il limite di reddito di cui al comma precedente sara' rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-octies
1. Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 19791, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore.
Art. 14-novies
1. Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: "spettano per gli anni 1980 e 1981" sono sostituite dalle seguenti:
"spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981".
Art. 15
1. Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennita' integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennita' stessa accertati dal 1 gennaio 1979 in poi.18
Art. 16
1. A modifica del termine stabilito all'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
2. La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23.
3. Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Art. 17
1. In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1 gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall'I.N.P.S.
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
2. Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
3. I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalita' e con le sanzioni previste per la generalita' dei datori di lavoro, salve le particolarita' di cui ai punti che seguono:
1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unita' navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;
2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicita' mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;
3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;
4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate;
5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;
6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;
7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.