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Sez. 2, Sentenza n. 2109 del 30/03/1984 (Rv. 434148 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CAUSE VERTENTI TRA I MEDESIMI SOGGETTI MA RIGUARDANTI RAPPORTI GIURIDICI DIVERSI SEPPURE DI IDENTICO TIPO PER OGGETTO, DATA DI STIPULAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE - ACCERTAMENTO DEI FATTI COMPIUTO NEL PRIMO GIUDIZIO AI FINI ESCLUSIVAMENTE PROBATORI - CARATTERE VINCOLANTE DI TALE ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO SUCCESSIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434148-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CAUSE VERTENTI TRA I MEDESIMI SOGGETTI MA RIGUARDANTI RAPPORTI GIURIDICI DIVERSI SEPPURE DI IDENTICO TIPO PER OGGETTO, DATA DI STIPULAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE - ACCERTAMENTO DEI FATTI COMPIUTO NEL PRIMO GIUDIZIO AI FINI ESCLUSIVAMENTE PROBATORI - CARATTERE VINCOLANTE DI TALE ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO SUCCESSIVO - INSUSSISTENZA.*

Poiché il giudicato si Forma sull'attribuzione del bene della vita (petitum) e sulla ragione giuridica della stessa (causa petendi), ma non anche su circostanze, di fatto o di diritto, che, sebbene oggetto di accertamento da parte del giudice ed influenti, sul piano probatorio, su quell'attribuzione e sulla relativa ragione, non costituiscono elementi essenziali del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ove due cause vertenti tra i medesimi soggetti riguardino rapporti giuridici diversi, seppure di identico tipo per oggetto, data di stipulazione e modalità di esecuzione, lo accertamento dei fatti compiuto nel primo giudizio (definito con sentenza passata in giudicato), con valore meramente probatorio ed in funzione della vera e propria statuizione giurisdizionale, non preclude nell'altra controversia un analogo accertamento in senso diverso o anche opposto. (alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha cassato la decisione impugnata che agli accertamenti probatori del giudizio già definito, in base ai quali era stato escluso il rapporto di compravendita ivi dedotto, aveva riconosciuto carattere vincolante nel giudizio successivo, riguardante altro rapporto di compravendita tra le stesse parti e con oggetto analogo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)