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Sez. 3, Sentenza n. 3310 del 13/10/1975 (Rv. 377436 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORI MATERIALI - ESCLUSIONE - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377436-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORI MATERIALI - ESCLUSIONE - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA - NECESSITA.*

Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito (nella specie, erronea indicazione di un difensore quale procuratore di parte dal medesimo non rappresentata), suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, non possono essere dedotti come motivi di ricorso per Cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimita delle decisioni impugnate. (V 3355/73, mass n 367267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)