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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 396 Uso delle armi in duello

1. Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

2. Il duellante e' punito:

  1. 1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

  2. 2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

3. Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.

4. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

1. In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

  1. 1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

  2. 2° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a piu' colpi;

  3. 3° se nella scelta delle armi o nel combattimento e' commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

  4. 4° se e' stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

2. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

Art. 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilita'

1. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, e' stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena e' per lui raddoppiata.

2. Non sono punibili:

  1. 1° i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

  2. 2° i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

  3. 3° il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 399 Duellante estraneo al fatto

1. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.

2. Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.

Art. 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

1. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si e' battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

2. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

Art. 401 Provocazione al duello per fine di lucro

1. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

2. Si applicano altresi' le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.

Titolo quarto. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti

Capo I. Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato

1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

1. Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni.

2. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.

Art. 404 Offese alla Religione dello Stato mediante vilipendio di cose

1. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato

1. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.

Capo II. Dei delitti contro la pieta' dei defunti

Art. 407 Violazione di sepolcro

1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408 Vilipendio delle tombe

1. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410 Vilipendio di cadavere

1. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

1. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Art. 412 Occultamento di cadavere

1. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413 Uso illegittimo di cadavere

1. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

Titolo quinto. Dei delitti contro l'ordine pubblico

Art. 414 Istigazione a delinquere

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione:

  1. 1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

  2. 2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

3. Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.36

Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi

1. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.3660

Art. 416 Associazione per delinquere

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.33