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Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 09/04/1980 (Rv. 405953 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONTRATTI ALEATORI - ESCLUSIONE - ALEA - REQUISITI - BILATERALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405953-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONTRATTI ALEATORI - ESCLUSIONE - ALEA - REQUISITI - BILATERALITA - ESCLUSIONE.*

Perche possa aversi contratto aleatorio - atto a paralizzare, ai sensi dell'art 1448, comma quarto, cod civ l'Azione di rescissione per lesione - e necessario che l'alea, intesa come rischio cui uno o piu fra i contraenti ovvero tutti si espongono, investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e fin dalla sua formazione, cosicche, per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti medesimi, divenga radicalmente incerto, per una o per tutte le parti, il vantaggio economico in relazione al rischio, al quale le parti stesse si espongono. Non necessita, percio, per poter qualificare aleatorio un contratto, l'elemento della cosiddetta 'bilateralità dell'alea, potendosi considerare aleatorio anche un contratto nel quale l'alea sia a carico esclusivo di una sola delle parti, mentre l'altra ha la possibilita di trarre dal contratto soltanto vantaggi. (V 1248/67, mass n 327763; (V 1875/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)