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Sez. 1 - , Sentenza n. 29742 del 19/11/2018 (Rv. 651873 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Art. 186 bis l.fall. - Continuità aziendale indiretta - Caratteristiche - Funzione - Finalità di risanamento - Imprescindibilità - Esclusione - Affitto d'azienda - Compatibilità - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2018-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651873-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)