Sez. 2, Sentenza n. 1888 del 19/12/1966 Ud. (dep. 03/05/1967) Rv. 104085 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PRESSO IL DIFENSORE - NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - NON COSTITUISCE REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICAZIONE CON IL RITO DEGLI IRREPERIBILI - NULLITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PRESSO IL DIFENSORE - NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - NON COSTITUISCE REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICAZIONE CON IL RITO DEGLI IRREPERIBILI - NULLITA.*
Perche la elezione di domicilio presso il difensore possa ritenersi revocata non basta la semplice nomina di altro difensore o la indicazione di una residenza diversa da quella del domiciliatario, ma e necessario che l'interessato dimostri palesemente l'intenzione di rendere inoperante il domicilio precedentemente eletto. Pertanto e nulla ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen la notificazione eseguita col rito degli irreperibili invece che nel domicilio eletto, non espressamente revocato. (prima parte. Conf, nel caso di nomina di altro difensore, 103458, anno 1967, 100737, anno 1966, e, nel caso di revoca del mandato difensivo, 104011, anno 1967' V 101441, 101666, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 172, Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)