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Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna

Testo in vigore al

Art. 5

1. Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

1. Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla regione autonoma della Sardegna.

2. Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalita' ed alle priorita' da osservare nell'esecuzione nonche' i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

3. Per la predisposizione dei progetti la regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa regione puo' avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

4. L'approvazione del progetto comporta l'assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la regione puo' disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

5. Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa regione potra' chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilita' speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 7

1. La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

2. Per l'esecuzione dei progetti la regione puo' avvalersi, secondo le modalita' che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Capo II. Interventi per lo sviluppo industriale

Art. 8

1. Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonche' delle industrie manifatturiere ad alta intensita' di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unita' di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

2. Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni ed integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi societa' e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario.

Art. 9

1. L'autorizzazione alla assunzione della parte degli oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 10

1. Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, puo' essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

2. Puo' essere altresi' elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11

1. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge e' autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 annue per i cinque anni successivi.

2. Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione e' estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 12

1. Ad integrazione dell'attivita' di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

  1. 1) alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

  2. 2) alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a piu' imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attivita' aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

  3. 3) alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonche' per la consulenza e l'informazione nelle attivita' industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'isola.

Art. 13

1. Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, e' riservata, con assoluta priorita', la partecipazione al capitale da parte della societa' finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

Art. 14

1. I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attivita' estrattive e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'E.G.A.M., previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la Regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

2. Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonche' mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

3. A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la Regione sarda e' autorizzata a stanziare, a carico della presente legge le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonche' per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

Art. 15

1. Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai, programmi, per l'aumento del capitale sociale della societa' finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Capo III. Interventi per lo sviluppo urbano

Art. 16

1. Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio e' prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

2. Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese - ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree - che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

3. Nel quadro dei predetti interventi si provvedera' ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

4. Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo II. Riforma dell'assetto agro-pastorale

Art. 17

1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Art. 18

1. Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 e' costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

2. Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sara' applicata con priorita' nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

Art. 19

1. L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati e' commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

2. La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

3. La sezione speciale dell'ente di sviluppo stabilisce lo ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura.

4. Per i proprietari il cui reddito - ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 - non superi i duemilionicinquecentomila, l'indennizzo e' aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unita' terriere hanno, a parita' di condizioni, rispetto alle grandi.

5. I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sara' stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

6. Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

Art. 20

1. La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:

  1. a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;

  2. b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalla stessa legge regionale;

  3. c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

  4. d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

  5. e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

  6. f) realizza opere di resse generale.

2. La regione e' altresi' autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari immediati condizioni di maggiore redditivita'.

Art. 21

1. Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

2. La regione, con propria legge, definira' compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'ente di sviluppo.

Art. 22

1. L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

  1. a) sul miglioramento dei pascoli;

  2. b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;

  3. e) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

2. Il programma e vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

3. L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni puo' essere assunta dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

4. Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilita' foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonche' permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

Art. 23

1. La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinera' i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

2. Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli puo' essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

Art. 24

1. La sezione speciale dell'ente di sviluppo e' tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprieta' sia in affitto sulla base delle richieste e purche' il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda gia' economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

2. Nella cessione in proprieta' dovranno essere preferiti, nell'ordine i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

3. Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprieta' agli aventi diritto e le modalita' di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

4. La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni gia' del monte pascoli concessi in proprieta'.

Art. 25

1. Il programma per l'acquisizione dei terreni e' predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.