Sez. U, Sentenza n. 15 del 05/10/1994 Cc. (dep. 25/11/1994) Rv. 199096 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Istanza di riesame dichiarata inammissibile per irrituale proposizione e per tardività - Ricorso per cassazione che contenga censure limitatamente al secondo profilo di inammissibilità - È inammissibile.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
Una volta che il Tribunale della Libertà abbia dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sotto il duplice profilo della proposizione mediante strumento non consentito (nella specie telefax) e per tardività, il ricorso per cassazione con il quale si censuri l'ordinanza di inammissibilità solo sul punto concernente la sua irrituale proposizione, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente prestato acquiescenza alla declaratoria relativa a questo secondo profilo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)