Sez. 3, Sentenza n. 2197 del 27/07/1973 (Rv. 365431 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - DALLA CONSEGNA DEL PLICO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - DALLA CONSEGNA DEL PLICO.*
Il termine perentorio di cinque giorni per proporre opposizione agli Atti esecutivi decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto; conoscenza che, se trattasi di provvedimento che debba essere notificato o comunicato, si verifica, nella ipotesi di notificazione o comunicazione per mezzo della posta, al momento della consegna e non a quello della spedizione del plico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)