Sez. 2, Sentenza n. 253 del 25/01/1973 (Rv. 362097 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - SENTENZA DI APPELLO NEGATIVA DELLA LIMITATA CAPACITA DI UN OPERAIO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOPRAGGIUNTA PRONUNZIA D'INCOSTITUZIONALITA - CASSAZIONE CON RINVIO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - SENTENZA DI APPELLO NEGATIVA DELLA LIMITATA CAPACITA DI UN OPERAIO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOPRAGGIUNTA PRONUNZIA D'INCOSTITUZIONALITA - CASSAZIONE CON RINVIO - CONSEGUENZE.*
La sentenza di appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, deve essere cassata con rinvio se nelle more del giudizio di Cassazione sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160, perche nel giudizio di rinvio si tenga conto della normativa quale risulta modificata per effetto dell'anzidetta sentenza, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la discriminazione, contenuta nella norma applicata dal giudice di merito tra operai e impiegati in tema di riduzione della capacita lavorativa. (Conf 597/72, mass n 356642).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)