Sez. 3, Sentenza n. 4240 del 28/04/1999 (Rv. 525845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Riscatto di fondo rustico - Riscatto da parte dell'affittuario e riscatto da parte del confinante - Diversità per "causa petendi" - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il riscatto del fondo rustico può essere chiesto sia dall'affittuario del fondo medesimo, sia dal proprietario coltivatore diretto di fondi confinanti. Le due domande di riscatto hanno tuttavia presupposti in fatto diversi, sicché, se viene proposta in primo grado domanda di riscatto ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817 (riscatto da parte del coltivatore confinante), è inammissibile formulare per la prima volta in appello la domanda di riscatto ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge 26 maggio 1965 n. 590 (riscatto da parte dell'affittuario).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)