Sez. 1, Sentenza n. 11364 del 30/05/2005 (Rv. 582193 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Prova - Necessità - Esclusione - Situazioni particolari evidenzianti l'insussistenza del danno - Esclusione dello stesso - Legittimità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto alla durata ragionevole del processo non necessita di specifica prova, essendo conseguenza normale della violazione stessa; tuttavia ciò non esclude che, in presenza di situazioni particolari che ne evidenzino l'insussistenza in concreto, il danno stesso possa negarsi. (La S.C. ha quindi escluso la configurabilità del danno non patrimoniale nell'ipotesi in cui, prima del superamento del termine ragionevole di durata del processo, sopraggiunga una legge - nella specie l'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che senza alcun margine di incertezza riconosca il fondamento della pretesa attrice ed imponga la declaratoria di estinzione del procedimento, giacché in tal caso la successiva pendenza della lite, in attesa del provvedimento estintivo da parte del giudice, è meramente formale e, di conseguenza, del tutto inidonea a determinare ansia e tensione per l'esito della controversia, ormai scontato e conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso della normale diligenza, senza che rilevi la non coincidenza della data di entrata in vigore dello "ius superveniens" con il momento della soddisfazione del credito fatto valere in giudizio, trattandosi di aspetto esulante dal diritto all'equa riparazione, la quale compete unicamente per le disfunzioni e le inefficienze dell'organizzazione giudiziaria).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)