Sez. L, Sentenza n. 3451 del 08/04/1987 (Rv. 452456 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - LAVORATRICE AGRICOLA NON ISCRITTA NEGLI APPOSITI ELENCHI PER DIFETTO DEL MINIMO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - LAVORATRICE AGRICOLA NON ISCRITTA NEGLI APPOSITI ELENCHI PER DIFETTO DEL MINIMO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
Il trattamento economico previsto in favore delle lavoratrici madri dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 - pur non essendo subordinato a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa e trovando applicazione il principio dell'automatismo della prestazione, che pertanto deve esser corrisposta dallo istituto assicuratore indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contributi - presuppone però che sia in atto un rapporto assicurativo. Consegue che non ha diritto al trattamento predetto la lavoratrice agricola che non risulti iscritta negli appositi elenchi per non aver compiuto il prescritto minimo (51 giornate) di attività lavorativa. (Conf 6358/85, mass n 443454).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)