Sez. 6, Sentenza n. 3160 del 10/09/1992 Cc. (dep. 10/10/1992) Rv. 191907 - 01
Difesa e difensori - Sostituto del difensore | Giudizio in cassazione - Designazione di sostituto - Ammissibilità - Presupposto e condizione.
Difesa e difensori - Sostituto del difensore
In materia di difensori, la regola generale dettata dall'art. 102 cod. proc. pen. - secondo cui, in caso di impedimento e per la durata di questo, il difensore può nominare un sostituto - si applica anche alla fase processuale di legittimità, nell'assenza di specifica norma derogante. Presupposto per l'esercizio di detta facoltà è che sussista un impedimento del difensore e l'operatività della designazione è condizionata alla sussistenza, in capo al sostituto, dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello della iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)