Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 04/05/2011 (Rv. 617845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Litisconsorte necessario - Intervento in appello - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO
La norma di cui all'art. 102 cod. proc. civ. non vieta che al giudizio di appello partecipi con intervento volontario un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)